图兰朵计划申请程序

更新时间:2023-08-09 09:20:01 阅读量: 综合文库 文档下载

说明:文章内容仅供预览,部分内容可能不全。下载后的文档,内容与下面显示的完全一致。下载之前请确认下面内容是否您想要的,是否完整无缺。

Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca

Dipartimento per l’Università, l’Alta Formazione artistica musicale e coreutica e per la

ricerca

Direzione Generale per l’Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica

Candidati cinesi aderenti al Progetto “Turandot”

Anno Accademico 2011/2012

I FASE

Gli studenti

1.1. Presentazione delle domande di preiscrizione

Gli studenti cinesi aderenti al Progetto “Turandot” presentano, sino alla scadenza del 17 dicembre 2010, stabilita e pubblicizzata dalle Rappresentanze Diplomatico consolari italiane in Cina, la domanda di preiscrizione ad un corso di studi, prescelto tra quelli per i quali le singole Istituzioni Afam hanno fissato una riserva di posti.

1.2 A quali corsi di studio prescriversi

L’elenco dei corsi e della corrispondente riserva di posti sono pubblicati sul sito del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, all’indirizzo , logo “Studenti Stranieri”, ovvero , rubrica “Studiare in Italia”.

Tale pubblicizzazione è curata anche dalle Rappresentanze italiane operanti in Cina.

1.3 Sede prescelta per il corso di lingua italiana

Le sedi utili per la frequenza dei corsi di lingua italiana, oltre le Università per Stranieri di Perugia e di Siena, l’Università per Stranieri “Dante Alighieri” di Reggio Calabria e la Terza Università di Roma, sono raccolte in un apposito elenco fornito alle Rappresentanze dalla Conferenza dei Rettori delle Università. Gli studenti, che richiedono la preiscrizione ai corsi di studio presso le Istituzioni Afam, hanno l’obbligo di specificare nella domanda anche la sede universitaria a cui sono interessati per la frequenza del corso di lingua italiana.

Gli studenti si iscrivono al corso di lingua presso l’Università, alla cui autonomia organizzativa attiene esclusivamente demandare lo svolgimento di tale corso ad un ente esterno (o centro linguistico privato), con il quale abbia stipulato un’apposita convenzione.

Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca

1.4 Documentazione da produrre

Gli studenti producono, unitamente alla domanda di preiscrizione, la documentazione di studio, richiesta dalle Rappresentanze diplomatico-consolari per la necessaria dichiarazione di valore. Agli studenti non laureati verrà rilasciata la dichiarazione di valore soltanto se in possesso di un punteggio di esame “gao kao” di almeno 380/750, come indicato dalla Rappresentanza diplomatica italiana.

Per gli studenti di Hong Kong e Macao, non soggetti al sistema dell’esame di Gao Kao, la documentazione di studio dovrà essere presentata alla competente Autorità consolare italiana che, una volta verificata l’eventuale validità ai fini dell’iscrizione all’Università in Italia, procederà a rilasciare la relativa “dichiarazione di valore”.

II FASE

Le Rappresentanze e le Istituzioni AFAM

2.1 Trasmissione del foglio informativo

Le Rappresentanze diplomatico consolari di concerto con Uni-Italia, entro il 15 gennaio 2011, inoltrano alle Istituzioni Afam, a mezzo di posta elettronica ove possibile certificata, un foglio excel, generato dal Database interattivo di Unitalia, contenente le richieste acquisite, completo di tutti gli elementi necessari, indicati nel facsimile allegato ().

Le Rappresentanze informano via mail anche la sede universitaria, in cui si tiene il corso di lingua italiana, scelta dallo studente preiscritto al corso Afam

2.2 Ammissione con riserva

Le Istituzioni Afam accolgono con riserva tutte le domande, in attesa di acquisire la relativa documentazione di studio. A tempo debito, danno conferma alle Rappresentanze, per posta elettronica ove possibile certificata, dell’avvenuta immatricolazione.

2.3 Visto di ingresso

Le Rappresentanze, previa acquisizione della documentazione che attesti il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, rilasciano agli interessati il visto di ingresso con decorrenza di validità compatibile con i termini di inizio dei corsi di lingua italiana. In relazione al Progetto "Turandot" detti corsi sono organizzati dalle Università che risultano nell’elenco appositamente predisposto dalla Conferenza dei Rettori delle Università.

Consegnano, inoltre, agli studenti, la documentazione di studio debitamente tradotta e munita dei prescritti atti di legalizzazione e della dichiarazione di valore.

Ministero dell’Istruzione, l’Università e la Ricerca

Ulteriori adempimenti III FASE

3.1. Permesso di soggiorno

I candidati devono inoltrare alla Questura competente della città in cui intendono stabilire la propria dimora la richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio/Università nelle modalità e nei termini previsti per tutti gli studenti stranieri, di cui alle disposizioni interministeriali in data 16 maggio 2008, valide per il triennio 2008/2011, pubblicate sul sito del MIUR, all’indirizzo: , logo “Studenti Stranieri”, ovvero , rubrica “Studiare in Italia”.

3.2 Prove di ammissione

I candidati sostengono, ove previste, le prove di ammissione al corso di studi prescelto, secondo il calendario fissato per tutti gli studenti, in base alle date stabilite dalle Istituzioni Afam.

3.3 Domande di riassegnazione

Gli idonei non utilmente collocati in graduatoria entro la riserva a disposizione presso l’Istituzione Afam prescelta possono produrre secondo i termini e le procedure previste per tutti gli studenti stranieri:

- domanda di riassegnazione ad altro corso presso la stessa Istituzione;

- domanda di riassegnazione allo stesso o ad altro corso presso altra Istituzione.

3.4 Gli studenti che superano le prove

Ad avvenuto superamento delle prove, gli studenti perfezionano l’immatricolazione direttamente in Italia, consegnando la documentazione di studio debitamente tradotta, legalizzata dalle competenti Rappresentanze e munita dalla dichiarazione di valore.

3.5 Gli studenti che non superano le prove

Gli studenti che non superano le prove di ammissione o che, pur idonei, non ottengono la riassegnazione ad altra sede o ad altro corso di studi, devono lasciare l’Italia entro e non oltre la scadenza del visto o del permesso di soggiorno per studio, salvo che non abbiano altro titolo di soggiorno che consenta loro di rimanere legalmente oltre tale data.

本文来源:https://www.bwwdw.com/article/pakj.html

Top